Art. 4.
(Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle pene detentive).
1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 609-bis,
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609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, fatta eccezione per coloro che si sottopongono a un trattamento terapeutico-riabilitativo».